REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO E
I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE
"GROTTA DEI PUNTALI"
TITOLO II
NORME PER LA ZONA B
5) recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone.
Art. 3 - Divieti
3.1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) la realizzazione di nuove costruzioni e la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previa acquisizione dell'avviso dell'Ente Gestore. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonchè la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, fatte salve le deroghe previste all'art. 2.1 e 2.2 lett. b), previa acquisizione dell'avviso dell'Ente Gestore;
b) impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
c) esercitare qualsiasi attività industriale;
d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f) scaricare terra o qualsiasi materiale solido o liquido;
g) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h) prelevare sabbia, terra, o altri minerali;
i) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l) praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n) esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane, e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso dell'Ente Gestore;
o) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso dell'Ente Gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'Ente Gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;