| TITOLO
II NORME PER LA ZONA B |
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| Art. 2 - Attività consentite 2.1. Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo; 2.2. Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui all'art. 4, è consentito: a) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purchè condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventiva acquisizione dell'avviso dell'Ente Gestore; b) attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale che non prevedano la realizzazione di nuove costruzioni previa acquisizione dell'avviso dell'Ente Gestore che, al fine di rilasciare detto avviso, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. c) accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali; d) esercitare le attività pastorali e gli interventi di prevenzione degli incendi previa acquisizione dell'avviso dell'Ente Gestore; e) nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della l.r. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni: 1) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della l.r. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previa acquisizione dell'avviso dell'Ente Gestore. Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati; 2) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previa acquisizione dell'avviso dell'Ente Gestore; 3) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planometriche tipologiche e formali, previa acquisizione dell'avviso dell'Ente Gestore; 4) realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) previo nulla osta dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N. con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici. Se limitati a piccole porzioni dell'area protetta la realizzazione di detti impianti è sottoposta esclusivamente all'acquisizione dell'avviso dell'Ente Gestore; |
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